
I pagamenti da parte dei proprietari di parti speciali dell'edificio a nome di una partecipazione ai costi di manutenzione delle parti comuni dell'edificio e di gestione dell'edificio non sono considerati redditi guadagnati sul mercato e la comunità immobiliare non è soggetta all'imposta sul reddito su tale base.
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1. Nella legge sulla fiscalizzazione, il contribuente della fiscalizzazione è qualsiasi contribuente dell'imposta sul reddito derivante da attività indipendente ai sensi della legge che regola l'imposta sul reddito dei cittadini e qualsiasi contribuente dell'imposta sul reddito delle società ai sensi della legge che regola l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che effettua il fatturato al dettaglio.
Dato che la comunità abitativa non è contribuente dell'imposta sul reddito sulla base dei pagamenti da parte dei proprietari di parti speciali dell'edificio, a nostro avviso, non vi è alcun obbligo di emettere entrate fiscali su tale base.